Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 nov 2018
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica alle situazioni in cui uno Stato membro ha deciso di limitare il diritto di accesso di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE per i nuovi servizi ferroviari per passeggeri tra un dato punto di partenza e una data destinazione quando uno o più contratti di servizio pubblico coprono lo stesso percorso o un percorso alternativo, come previsto all', paragrafo 1, di tale direttiva.
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Ambito di applicazione (Art. 2 Regolamento (UE) 2018/1795) — Testo vigente | Portale Normativo