Art. 6
Contratti di servizio pubblico con diritti di esclusiva
In vigore dal 20 nov 2018
Contratti di servizio pubblico con diritti di esclusiva
Qualora l'autorità competente abbia concesso diritti di esclusiva all'impresa ferroviaria che adempie un contratto di servizio pubblico in conformità dell' del regolamento (CE) n. 1370/2007, l'esistenza di tali diritti non impedisce che l'accesso sia concesso a un richiedente affinché effettui un nuovo servizio ferroviario per passeggeri, a condizione che tale accesso non comprometta l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico.
Nell'eseguire l'esame di cui all', l'organismo di regolamentazione tiene in debita considerazione il valore di tali diritti di esclusiva.
Storico versioni
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