Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico
Fonte: reg-2007-10-23-1370 — art. 2 →un diritto quale definito dall'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1370/2007.
Fonte: reg-2018-11-20-1795 — art. 3 →