Art. 23
Legge applicabile all'esecuzione
In vigore dal 14 nov 2018
Legge applicabile all'esecuzione
1. L'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità della sua esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.
2. Il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca relativo a una persona giuridica è eseguito anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.
3. Fermo quanto previsto all', paragrafi 2 e 3, lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative al provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell' o al provvedimento di confisca trasmesso a norma dell' senza il consenso dello Stato di emissione.
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