Art. 22
Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca
In vigore dal 14 nov 2018
Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca
1. Qualora ritenga impossibile eseguire un provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione ne informa senza indugio l'autorità di emissione.
2. Prima di informare l'autorità di emissione a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione, se del caso, consulta l'autorità di emissione, tenendo altresì conto delle possibilità previste all', paragrafo 2 o 3.
3. La mancata esecuzione di un provvedimento di confisca ai sensi del presente articolo può giustificarsi soltanto nei casi in cui il bene:
a)
è già stato confiscato;
b)
è scomparso;
c)
è stato distrutto;
d)
non si trova nel luogo indicato nel certificato di confisca; oppure
e)
non è rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni di cui al paragrafo 2.
4. Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), qualora, in seguito, ottenga informazioni che le consentono di localizzare il bene, l'autorità di esecuzione può eseguire il provvedimento di confisca senza che sia necessario trasmettere un nuovo certificato di confisca, a condizione che essa, prima di eseguire il provvedimento di confisca, abbia verificato con l'autorità di emissione che il provvedimento di confisca è ancora valido.
5. Nonostante il paragrafo 3, qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è possibile confiscare un bene di valore equivalente, essa non è tenuta a dare esecuzione al provvedimento di confisca se ricorre una delle circostanze di cui al paragrafo 3 e non esiste alcun bene di valore equivalente che possa essere confiscato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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