Art. 24
Notifiche in merito alle autorità competenti
In vigore dal 14 nov 2018
Notifiche in merito alle autorità competenti
1. Entro il 19 dicembre 2020, ogni Stato membro notifica alla Commissione l'autorità o le autorità definite all', punti 8 e 9, competenti ai sensi del proprio diritto nei casi in cui lo Stato membro in questione sia rispettivamente lo Stato di emissione, o lo Stato di esecuzione.
2. Se la struttura del proprio ordinamento giuridico interno lo rende necessario, ogni Stato membro può designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e di confisca e dell'assistenza da fornire alle sue autorità competenti. Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle autorità così designate.
3. La Commissione mette le informazioni ricevute a norma del presente articolo a disposizione di tutti gli Stati membri e della RGE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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