Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 nov 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «provvedimento di congelamento»: una decisione emessa o convalidata da un'autorità di emissione al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di beni in vista della loro confisca; 2)   «provvedimento di confisca»: una sanzione o misura definitiva imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica; 3)   «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo l'autorità di emissione è: a) il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento; b) un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale; c) passibile di confisca mediante l'applicazione nello Stato di emissione di uno dei poteri di confisca previsti dalla direttiva 2014/42/UE; oppure d) passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dal diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato; 4)   «provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente successivi reinvestimenti o trasformazioni di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile; 5)   «beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato; 6)   «Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale è emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca; 7)   «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca a fini di riconoscimento ed esecuzione; 8)   «autorità di emissione»: a) in relazione a un provvedimento di congelamento: i) un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero competente nel caso interessato; oppure ii) un'altra autorità competente designata come tale dallo Stato di emissione e che ha competenza in ambito penale a disporre il congelamento dei beni o a eseguire un provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, il provvedimento di congelamento è convalidato da un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero nello Stato di emissione previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un tale provvedimento ai sensi del presente regolamento. Laddove il provvedimento sia stato convalidato da un siffatto giudice, tribunale o pubblico ministero, tale autorità competente può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione del provvedimento; b) in relazione a un provvedimento di confisca, un'autorità designata come tale dallo Stato di emissione e che è competente in ambito penale a eseguire un provvedimento di confisca emesso da un organo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale; 9)   «autorità di esecuzione»: un'autorità competente a riconoscere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca e ad assicurarne l'esecuzione conformemente al presente regolamento e alle procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale per il congelamento e la confisca di beni; qualora tali procedure prevedano che un organo giurisdizionale registri il provvedimento e ne autorizzi l'esecuzione, l'autorità di esecuzione comprende l'autorità competente a chiedere tale registrazione e autorizzazione; 10)   «soggetto colpito»: la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, o la persona fisica o giuridica che possiede i beni oggetto di tale provvedimento, nonché i terzi i cui diritti relativi a questi beni sono direttamente lesi da detto provvedimento secondo il diritto dello Stato di esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1805:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo