Art. 4
Trasmissione del provvedimento di congelamento
In vigore dal 14 nov 2018
Trasmissione del provvedimento di congelamento
1. Il provvedimento di congelamento è trasmesso mediante un certificato di congelamento. L'autorità di emissione trasmette il certificato di congelamento di cui all' direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all', paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilire l'autenticità del certificato di congelamento.
2. Gli Stati membri possono effettuare una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di congelamento ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di congelamento, il provvedimento di congelamento originale o una sua copia autenticata. Tuttavia, solo il certificato di congelamento dev'essere tradotto in conformità dell', paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono effettuare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 prima della data di applicazione del presente regolamento o in una data successiva. Gli Stati membri possono ritirare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Gli Stati membri informano la Commissione quando effettuano o ritirano tale dichiarazione. La Commissione mette tali informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati membri e della RGE.
4. In caso di provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di congelamento disponga di beni o di un reddito in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di congelamento a tale Stato membro.
5. In caso di provvedimento di congelamento concernente beni specifici, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che tali beni siano ubicati in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di congelamento a tale Stato membro.
6. Il certificato di congelamento:
a)
è accompagnato da un certificato di confisca trasmesso a norma dell', o
b)
contiene l'istruzione secondo cui i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca a norma dell', nel qual caso l'autorità di emissione indica la data prevista per la trasmissione nel certificato di congelamento.
7. L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione se è a conoscenza di un soggetto colpito. L'autorità di emissione fornisce, su richiesta, all'autorità di esecuzione anche ogni informazione relativa a qualsiasi pretesa che un soggetto colpito può avanzare sui beni, comprese informazioni che consentano di identificare tali soggetti.
8. Qualora, nonostante le informazioni rese disponibili a norma dell', paragrafo 3, l'autorità di esecuzione competente non sia nota all'autorità di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di determinare quale sia l'autorità competente per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento.
9. Qualora l'autorità nello Stato di esecuzione che riceve il certificato di congelamento non sia competente a riconoscere il provvedimento di congelamento o a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il certificato di congelamento all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione.
Storico versioni
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