Art. 6

Certificato di congelamento standard

In vigore dal 14 nov 2018
Certificato di congelamento standard 1.   Al fine di trasmettere un provvedimento di congelamento l'autorità di emissione compila il certificato di congelamento di cui all'allegato I, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette. 2.   L'autorità di emissione fornisce all'autorità di esecuzione una traduzione del certificato di congelamento in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato a norma del paragrafo 3. 3.   Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione inviata alla Commissione la volontà di accettare le traduzioni dei certificati di congelamento in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione diverse dalla lingua o dalle lingue ufficiali di tale Stato membro. La Commissione rende tali dichiarazioni accessibili agli Stati membri e al RGE.
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