Art. 7
Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento
In vigore dal 14 nov 2018
Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento
1. L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell' e prende le misure necessarie alla sua esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che tale autorità di esecuzione non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all' o uno dei motivi di rinvio previsti all'.
2. L'autorità di esecuzione riferisce all'autorità di emissione in merito all'esecuzione del provvedimento di congelamento, fornendo anche una descrizione dei beni congelati e, se disponibile, una stima del loro valore. Essa vi provvede facendo ricorso a qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta e senza indebito ritardo dopo che l'autorità di esecuzione è stata informata dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.
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