Art. 9
Termini per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento
In vigore dal 14 nov 2018
Termini per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento
1. Dopo aver ricevuto il certificato di congelamento, l'autorità di esecuzione prende una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento ed esegue tale decisione senza indugio e con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi.
2. Se l'autorità di emissione ha indicato nel certificato di congelamento che l'esecuzione del provvedimento di congelamento deve essere eseguita in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene nel massimo conto possibile tale indicazione. Qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è necessario un coordinamento tra gli Stati membri interessati, l'autorità di esecuzione e l'autorità di emissione si coordinano tra loro al fine di concordare la data di esecuzione del provvedimento di congelamento. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo, l'autorità di esecuzione decide in merito alla data di esecuzione del provvedimento di congelamento tenendo nel massimo conto possibile gli interessi dell'autorità di emissione.
3. Fatto salvo il paragrafo 5, qualora l'autorità di emissione abbia indicato nel certificato di congelamento che è necessario il congelamento immediato in quanto sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve rimossi o distrutti, o in considerazione di eventuali esigenze investigative o procedurali nello Stato di emissione, l'autorità di esecuzione decide sul riconoscimento del provvedimento di congelamento entro 48 ore dal ricevimento di quest'ultimo da parte sua Non oltre 48 ore dall'adozione di tale decisione, l'autorità di esecuzione adotta le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento
4. L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione, senza indugio e facendo ricorso a qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento.
5. Se in un caso specifico non è possibile rispettare i termini di cui al paragrafo 3, l'autorità di esecuzione ne informa immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi per cui non è stato possibile rispettare tali termini e consulta l'autorità di emissione sulla tempistica appropriata per eseguire il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di congelamento.
6. La scadenza dei termini di cui al paragrafo 3 non dispensa l'autorità di esecuzione dall'obbligo di adottare una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento e di eseguire tale provvedimento senza indugio.
Storico versioni
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