Art. 11
Riservatezza
In vigore dal 14 nov 2018
Riservatezza
1. Durante l'esecuzione del provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione tengono debito conto della riservatezza dell'indagine nell'ambito della quale è stato emesso il provvedimento di congelamento.
2. Nella misura compatibile con la necessità di eseguire il provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione garantisce la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento conformemente al proprio diritto nazionale. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, non appena il provvedimento di congelamento sia stato eseguito, l'autorità di esecuzione ne informa i soggetti colpiti a norma dell'.
3. Al fine di tutelare indagini in corso, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di rinviare il momento in cui i soggetti colpiti sono informati dell'esecuzione del provvedimento di congelamento a norma dell'. Non appena venuta meno la necessità di rinviare l'informazione dei soggetti colpiti al fine di tutelare indagini in corso, l'autorità di emissione ne informa l'autorità di esecuzione affinché quest'ultima possa informare i soggetti colpiti dell'esecuzione del provvedimento di congelamento a norma dell'.
4. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, ne informa immediatamente l'autorità di emissione e, se possibile, prima dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.
Storico versioni
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