Art. 12

Durata del provvedimento di congelamento

In vigore dal 14 nov 2018
Durata del provvedimento di congelamento 1.   Il bene oggetto di un provvedimento di congelamento rimane congelato nello Stato di esecuzione fino a quando l'autorità competente di tale Stato abbia risposto in maniera definitiva al provvedimento di confisca trasmesso a norma dell' o fino a quando l'autorità di emissione abbia informato l'autorità di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che renda il provvedimento non eseguibile o che ne causi il ritiro in conformità dell', paragrafo 1. 2.   L'autorità di esecuzione può, tenuto conto delle circostanze del caso, presentare una richiesta motivata all'autorità di emissione per limitare la durata del congelamento. Tale richiesta, comprese le pertinenti informazioni di supporto, è trasmessa con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di emissione di stabilirne l'autenticità. Nell'esaminare tale richiesta, l'autorità di emissione tiene conto di tutti gli interessi, compresi quelli dell'autorità di esecuzione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta quanto prima possibile. Se non è d'accordo con la limitazione, l'autorità di emissione ne comunica i motivi all'autorità di esecuzione. In tal caso, il bene rimane congelato in conformità del paragrafo 1. In caso di mancata risposta dell'autorità di emissione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di esecuzione non ha più l'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1805:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo