Art. 13
Impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento
In vigore dal 14 nov 2018
Impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento
1. Qualora ritenga impossibile eseguire un provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione ne informa senza indugio l'autorità di emissione.
2. Prima di informare l'autorità di emissione a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione, se del caso, consulta l'autorità di emissione.
3. La mancata esecuzione di un provvedimento di congelamento ai sensi del presente articolo può giustificarsi soltanto nei casi in cui il bene:
a)
è già stato confiscato;
b)
è scomparso;
c)
è stato distrutto;
d)
non si trova nel luogo indicato nel certificato di congelamento; oppure
e)
non è rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni di cui al paragrafo 2.
4. Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), qualora, in seguito, ottenga informazioni che le consentono di localizzare il bene, l'autorità di esecuzione può eseguire il provvedimento di congelamento senza che sia necessario trasmettere un nuovo certificato di congelamento, a condizione che essa, prima di eseguire il provvedimento di congelamento, abbia verificato con l'autorità di emissione che il provvedimento di congelamento è ancora valido.
5. In deroga al paragrafo 3, qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è possibile congelare un bene di valore equivalente, l'autorità di esecuzione è esonerata dall'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento se ricorre una delle circostanze di cui al paragrafo 3 e non esiste alcun bene di valore equivalente che possa essere congelato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1805:oj#art-13