Art. 14
Trasmissione dei provvedimenti di confisca
In vigore dal 14 nov 2018
Trasmissione dei provvedimenti di confisca
1. Il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca. L'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca di cui all' direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all', paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilire l'autenticità del certificato di confisca o del certificato di confisca.
2. Gli Stati membri possono effettuare una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di confisca, il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata. Tuttavia, solo il certificato di confisca dev'essere tradotto in conformità dell', paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono effettuare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 prima della data di applicazione del presente regolamento o in una data successiva. Gli Stati membri possono ritirare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Gli Stati membri informano la Commissione quando effettuano o ritirano tale dichiarazione. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri e della RGE.
4. In caso di provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di confisca disponga di beni o di un reddito in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di confisca a tale Stato membro.
5. In caso di provvedimento di confisca concernente beni specifici, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che tali beni siano ubicati in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di confisca a tale Stato membro.
6. L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione se è a conoscenza di soggetti colpiti. L'autorità di emissione fornisce, su richiesta, all'autorità di esecuzione anche ogni informazione relativa a qualsiasi pretesa che tali soggetti colpito possono avanzare sui beni, comprese informazioni che consentano di identificare tali soggetti.
7. Qualora, nonostante le informazioni rese disponibili a norma dell', paragrafo 3, l'autorità di esecuzione competente non sia nota all'autorità di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di determinare quale sia l'autorità competente per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca.
8. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve il certificato di confisca non sia competente a riconoscere il provvedimento di confisca o a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il certificato di confisca all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione.
Storico versioni
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