Art. 16
Conseguenze della trasmissione del provvedimento di confisca
In vigore dal 14 nov 2018
Conseguenze della trasmissione del provvedimento di confisca
1. La trasmissione del provvedimento di confisca in conformità degli non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire esso stesso il provvedimento.
2. Il valore totale risultante dall'esecuzione di un provvedimento di confisca riguardante un importo non supera l'importo massimo specificato in tale provvedimento, a prescindere dal fatto che sia stato o meno trasmesso a uno o più Stati di esecuzione.
3. L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta qualora:
a)
ritenga che possa esservi il rischio di una confisca superiore all'importo massimo, in particolare in base alle informazioni ricevute dall'autorità di esecuzione ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b);
b)
il provvedimento di confisca sia stato eseguito in tutto o in parte nello Stato di emissione o in un diverso Stato di esecuzione, nel qual caso precisando per quale importo il provvedimento stesso deve essere ancora eseguito; oppure
c)
dopo la trasmissione del certificato di confisca conformemente all', un'autorità dello Stato di emissione riceva una somma di denaro pagata in relazione al provvedimento di confisca.
Qualora si applichi la lettera a) del primo comma, l'autorità di emissione comunica il più presto possibile all'autorità di esecuzione quando il rischio indicato in tale lettera è venuto meno.
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