Art. 21
Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca
In vigore dal 14 nov 2018
Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca
1. L'autorità di esecuzione può rinviare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di confisca trasmesso a norma dell':
a)
qualora l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di confisca può essere rinviata per un periodo di tempo che l'autorità di esecuzione ritenga ragionevole;
b)
qualora ritenga, nel caso di un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, che vi sia il rischio che l'importo totale risultante dall'esecuzione del provvedimento di confisca in questione possa superare notevolmente l'importo ivi specificato a causa dell'esecuzione simultanea dello stesso in più di uno Stato membro;
c)
nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca in corso nello Stato di esecuzione; oppure
d)
nei casi in cui sia stato invocato un mezzo di impugnazione di cui all'.
2. In deroga all', paragrafo 5, nel periodo del rinvio dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta tutte le misure che adotterebbe in un caso interno analogo per evitare che il bene non sia più disponibile ai fini dell'esecuzione del provvedimento di confisca.
3. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione, senza indugio e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca, specificando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso.
4. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende, senza indugio, le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.
Storico versioni
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