Art. 18

Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca

In vigore dal 14 nov 2018
Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca 1.   L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell' e prende le misure necessarie alla sua esecuzione alla stessa stregua di un provvedimento di confisca nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che essa non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all' o uno dei motivi di rinvio previsti all'. 2.   Se il provvedimento di confisca concerne un bene specifico, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione possono, qualora il diritto dello Stato di emissione lo preveda, convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa essere eseguita mediante confisca di una somma di denaro corrispondente al valore del bene che sarebbe stato confiscato. 3.   Se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro e l'autorità di esecuzione non può ottenere il pagamento di tale importo, essa esegue il provvedimento di confisca conformemente al paragrafo 1 su qualsiasi bene disponibile a tal fine. Se necessario, l'autorità di esecuzione converte l'importo da confiscare nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio giornaliero, come pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il giorno in cui il provvedimento di confisca è stato emesso. 4.   Ogni parte dell'importo recuperata in forza del provvedimento di confisca in Stati diversi dallo Stato di esecuzione è integralmente dedotta dall'importo da confiscare nello Stato di esecuzione. 5.   Se l'autorità di emissione ha emesso un provvedimento di confisca, ma non un provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione può, come parte delle misure di cui al paragrafo 1, decidere di congelare i beni interessati di propria iniziativa, conformemente al proprio diritto nazionale, in vista della successiva esecuzione del provvedimento di confisca. In tal caso, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza indugio o e, se possibile, prima del congelamento dei beni interessati. 6.   Non appena l'esecuzione del provvedimento di confisca è conclusa, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione dei risultati dell'esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1805:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo