Art. 17
Certificato di confisca standard
In vigore dal 14 nov 2018
Certificato di confisca standard
1. Al fine di trasmettere l'ordine di confisca l'autorità di emissione compila il certificato di confisca di cui all'allegato II, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.
2. L'autorità di emissione fornisce all'autorità di esecuzione una traduzione del certificato di confisca in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato a norma del paragrafo 3.
3. Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione depositata presso la Commissione la volontà di accettare le traduzioni dei certificati di confisca in una o più lingue ufficiali dell'Unione diverse dalla lingua ufficiale o dalle lingue ufficiali di tale Stato membro. La Commissione può rendere tali dichiarazioni disponibili a tutti gli Stati membri e alla RGE.
Storico versioni
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