Art. 15
Trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione
In vigore dal 14 nov 2018
Trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione
1. Il certificato di confisca è trasmesso soltanto a norma dell' a un solo Stato di esecuzione per volta, a meno che non si applichino i paragrafi 2 o 3 del presente articolo.
2. In caso di provvedimento di confisca concernente beni specifici, il certificato di confisca può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:
a)
l'autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi; oppure
b)
la confisca di un bene specifico oggetto del provvedimento di confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione.
3. In caso di provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, il certificato di confisca può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando:
a)
i beni interessati non sono stati congelati ai sensi del presente regolamento; oppure
b)
il valore stimato dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini della confisca dell'intero importo oggetto del provvedimento di confisca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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