Art. 20
Termini per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di confisca
In vigore dal 14 nov 2018
Termini per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di confisca
1. L'autorità di esecuzione prende la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca senza indugio e comunque, fatto salvo il paragrafo 4, entro 45 giorni dal ricevimento del certificato di confisca da parte sua.
2. L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione, senza indugio, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca.
3. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell', l'autorità di esecuzione prende le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento di confisca senza indugio e almeno con la stessa velocità e la stessa priorità usate per un simile caso nazionale.
4. Se in un caso specifico non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità di esecuzione ne informa l'autorità di emissione senza indugio e mediante qualsiasi mezzo, indicando i motivi per i quali non è stato possibile rispettare tale termine e consulta l'autorità di emissione sulla tempistica appropriata per riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca.
5. La scadenza del termine di cui al paragrafo 1 non dispensa l'autorità di esecuzione dall'obbligo di adottare una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca e di eseguire tale provvedimento senza indugio.
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