Art. 10
Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento
In vigore dal 14 nov 2018
Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento
1. L'autorità di esecuzione può rinviare l'esecuzione del provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell' qualora:
a)
l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata per un periodo di tempo che l'autorità di esecuzione ritenga ragionevole;
b)
il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento esistente, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando tale provvedimento esistente non sia ritirato; oppure
c)
il bene sia già oggetto di un provvedimento esistente emesso nel corso di un altro procedimento nello Stato di esecuzione, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando il provvedimento esistente non sia ritirato. La presente lettera si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento esistente abbia la precedenza, ai sensi del diritto interno, su altri successivi provvedimenti di congelamento emessi a livello nazionale in materia penale.
2. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione, immediatamente e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, del rinvio dell'esecuzione del provvedimento indicando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso.
3. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende immediatamente le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di congelamento e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.
Storico versioni
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