Art. 8
Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento
In vigore dal 14 nov 2018
Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento
1. L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di congelamento solo se:
a)
l'esecuzione del provvedimento di congelamento è contraria al principio del ne bis in idem;
b)
vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero il congelamento dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l'esecuzione del provvedimento di congelamento;
c)
il certificato di congelamento è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2;
d)
il provvedimento di congelamento si riferisce a un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di congelamento è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;
e)
nei casi rientranti nell', paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale è stato emesso il provvedimento di congelamento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di congelamento non può essere rifiutata a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello Stato di emissione;
f)
in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di congelamento comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.
2. In ciascuno dei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere o dare esecuzione al provvedimento di congelamento, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.
3. L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di congelamento è presa senza indugio e comunicata immediatamente all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.
4. Se l'autorità di esecuzione ha riconosciuto il provvedimento di congelamento, ma si rende conto, durante l'esecuzione di quest'ultimo, che si applica uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione, essa contatta immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo appropriato al fine di discutere le misure adeguate da adottare. Conseguentemente, l'autorità di emissione può decidere di ritirare il provvedimento. Se, a seguito di tali discussioni, non si è pervenuti a una soluzione, l'autorità di esecuzione può decidere di porre fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento.
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