Art. 3
Figure di reato
In vigore dal 14 nov 2018
Figure di reato
1. I provvedimenti di congelamento o i provvedimenti di confisca sono eseguiti senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti che hanno dato luogo a tale provvedimento se detti fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni e costituiscono uno o più dei seguenti reati secondo la legge dello Stato di emissione:
1)
partecipazione a un'organizzazione criminale,
2)
terrorismo,
3)
tratta di esseri umani,
4)
sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,
5)
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
6)
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
7)
corruzione,
8)
frode, compresi la frode e gli altri reati che ledano gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio,
9)
riciclaggio di proventi da reato,
10)
falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro,
11)
criminalità informatica,
12)
criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
13)
favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
14)
omicidio volontario o lesioni personali gravi,
15)
traffico illecito di organi e tessuti umani,
16)
rapimento, sequestro o presa di ostaggi,
17)
razzismo e xenofobia,
18)
rapina organizzata o a mano armata,
19)
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
20)
truffa,
21)
racket ed estorsioni,
22)
contraffazione e pirateria di prodotti,
23)
falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati,
24)
falsificazione di mezzi di pagamento,
25)
traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
26)
traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
27)
traffico di veicoli rubati,
28)
stupro,
29)
incendio doloso,
30)
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
31)
dirottamento di aereo/nave,
32)
sabotaggio.
2. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.
Storico versioni
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