Art. 3

Figure di reato

In vigore dal 14 nov 2018
Figure di reato 1.   I provvedimenti di congelamento o i provvedimenti di confisca sono eseguiti senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti che hanno dato luogo a tale provvedimento se detti fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni e costituiscono uno o più dei seguenti reati secondo la legge dello Stato di emissione: 1) partecipazione a un'organizzazione criminale, 2) terrorismo, 3) tratta di esseri umani, 4) sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, 5) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, 6) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, 7) corruzione, 8) frode, compresi la frode e gli altri reati che ledano gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio, 9) riciclaggio di proventi da reato, 10) falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro, 11) criminalità informatica, 12) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, 13) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, 14) omicidio volontario o lesioni personali gravi, 15) traffico illecito di organi e tessuti umani, 16) rapimento, sequestro o presa di ostaggi, 17) razzismo e xenofobia, 18) rapina organizzata o a mano armata, 19) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, 20) truffa, 21) racket ed estorsioni, 22) contraffazione e pirateria di prodotti, 23) falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati, 24) falsificazione di mezzi di pagamento, 25) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, 26) traffico illecito di materie nucleari e radioattive, 27) traffico di veicoli rubati, 28) stupro, 29) incendio doloso, 30) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, 31) dirottamento di aereo/nave, 32) sabotaggio. 2.   Per quanto riguarda i reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.
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Figure di reato (Art. 3 Regolamento (UE) 2018/1805) — Testo vigente | Portale Normativo