Art. 5

Trasmissione del provvedimento di congelamento a uno o più Stati di esecuzione

In vigore dal 14 nov 2018
Trasmissione del provvedimento di congelamento a uno o più Stati di esecuzione 1.   Il certificato di congelamento è trasmesso soltanto a norma dell' a un solo Stato di esecuzione per volta, a meno che non si applichi il paragrafo 2 o il paragrafo 3 del presente articolo. 2.   In caso di provvedimento di congelamento concernente beni specifici, il certificato di congelamento può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora: a) l'autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi, oppure b) il congelamento di un bene specifico oggetto del provvedimento di congelamento richieda azioni in più di uno Stato di esecuzione. 3.   In caso di provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro, il certificato di congelamento può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità di emissione ritenga che vi sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando il valore stimato dei beni che possono essere sottoposti a congelamento nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini del congelamento dell'intero importo oggetto del provvedimento di congelamento.
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