Art. 1
Oggetto
In vigore dal 14 nov 2018
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale.
2. Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all' TUE.
3. Nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità.
4. Il presente regolamento non si applica ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa.
Storico versioni
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