Art. 27

Cessazione dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca

In vigore dal 14 nov 2018
Cessazione dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca 1.   Qualora il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possa essere eseguito o non sia più valido, l'autorità di emissione ritira senza indugio il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca. 2.   L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, del ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, così come di qualsiasi decisione o misura che determini il ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca. 3.   L'autorità di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca non appena sia stata informata dall'autorità di emissione in conformità del paragrafo 2, nella misura in cui l'esecuzione non sia ancora stata conclusa. L'autorità di esecuzione trasmette allo Stato di emissione, senza indebito ritardo e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, una conferma della cessazione.
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