Art. 28

Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca

In vigore dal 14 nov 2018
Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca 1.   La gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione. 2.   Lo Stato di esecuzione gestisce i beni congelati o confiscati per evitarne la diminuzione di valore. A tal fine, lo Stato di esecuzione, tenuto conto dell' della direttiva 2014/42/UE, ha la possibilità di vendere o trasferire i beni congelati. 3.   I beni congelati e le somme di denaro derivanti dalla vendita di tali beni conformemente al paragrafo 2, rimangono nello Stato di esecuzione fino alla presentazione di un certificato di confisca e alla sua esecuzione, fatta salva la possibilità di restituzione dei beni di cui all'. 4.   Lo Stato di esecuzione non è tenuto a vendere o restituire beni specifici oggetto di un provvedimento di confisca che costituiscano beni culturali quali definiti all', paragrafo 1, della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di restituire beni culturali in virtù di tale direttiva.
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