Art. 26
Concorso di provvedimenti
In vigore dal 14 nov 2018
Concorso di provvedimenti
1. Se l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di congelamento o di confisca emessi da diversi Stati membri contro lo stesso soggetto e tale soggetto non dispone nello Stato di esecuzione di beni sufficienti per ottemperare a tutti i provvedimenti, o se l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di congelamento o provvedimenti di confisca dello stesso bene specifico, l'autorità di esecuzione decide quale dei provvedimenti eseguire conformemente al diritto dello Stato di esecuzione, fatta salva la possibilità di rinvio dell'esecuzione di un provvedimento di confisca a norma dell'.
2. Nel prendere la sua decisione, l'autorità di esecuzione, ove possibile, dà priorità agli interessi delle vittime. Essa tiene altresì conto di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui:
a)
l'eventuale presenza di beni già sottoposti a congelamento;
b)
le date dei rispettivi provvedimenti e le date di trasmissione degli stessi;
c)
la gravità del reato interessato; e
d)
il luogo in cui è stato commesso il reato.
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