Art. 25
Comunicazioni
In vigore dal 14 nov 2018
Comunicazioni
1. Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano senza indugio al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato.
2. Tutte le comunicazioni, comprese quelle intese a far fronte a difficoltà relative alla trasmissione o all'autenticazione di qualsiasi documento necessario all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca, sono effettuate direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione e se lo Stato membro ha designato un'autorità centrale a norma dell', paragrafo 2, esse sono effettuate, se del caso, con l'intervento di tale autorità centrale.
Storico versioni
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