Art. 30

Destinazione dei beni confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni

In vigore dal 14 nov 2018
Destinazione dei beni confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni 1.   Qualora l'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato di emissione abbia emesso, in conformità del proprio diritto nazionale, una decisione di restituzione alla vittima dei beni confiscati o una decisione di risarcimento della vittima, l'autorità di emissione inserisce informazioni su tale decisione nel certificato di confisca oppure comunica dette informazioni all'autorità di esecuzione in una fase successiva. 2.   Qualora abbia ricevuto informazioni su una decisione di restituzione alla vittima dei beni confiscati ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione adotta le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui siano confiscati, i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima, se necessario tramite lo Stato di emissione. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di beni alla vittima. 3.   Se per l'autorità di esecuzione non è possibile restituire il bene alla vittima in conformità del paragrafo 2, ma è stata ottenuta una somma di denaro in conseguenza dell'esecuzione di un provvedimento di confisca relativo al bene in questione, l'importo corrispondente deve essere trasferito alla vittima a fini di restituzione, se necessario tramite lo Stato di emissione. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di somme di denaro alla vittima. La destinazione dell'eventuale restante è stabilita conformemente al paragrafo 7. 4.   Qualora l'autorità di esecuzione abbia ricevuto informazioni su una decisione di risarcimento della vittima ai sensi del paragrafo 1 ed è stata ottenuta una somma di denaro in conseguenza dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'importo corrispondente, nella misura in cui non supera quello indicato nel certificato, deve essere trasferito alla vittima ai fini del risarcimento, se necessario tramite lo Stato di emissione. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di somme di denaro alla vittima. La destinazione dell'eventuale restante è stabilita conformemente al paragrafo 7. 5.   Se nello Stato di emissione è in corso una procedura di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima, l'autorità di emissione ne informa l'autorità di esecuzione. Lo Stato di esecuzione si astiene dal destinare il bene confiscato fino alla comunicazione all'autorità di esecuzione delle informazioni sulla decisione di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima, anche qualora il provvedimento di confisca sia già stato eseguito. 6.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, la destinazione di un bene diverso da una somma di denaro ottenuto in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento di confisca è stabilita conformemente alle regole seguenti: a) il bene può essere venduto, nel qual caso la destinazione dei proventi della vendita è stabilita conformemente al paragrafo 7; b) il bene può essere trasferito allo Stato di emissione, a condizione che, se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro, l'autorità di emissione abbia acconsentito al trasferimento del bene allo Stato di emissione; c) fatta salva la lettera d), qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente al diritto dello Stato di esecuzione; oppure d) il bene può essere usato per scopi di interesse pubblico o sociali nello Stato di esecuzione conformemente al proprio diritto, previo accordo dello Stato di emissione. 7.   Salvo se il provvedimento di confisca è accompagnato da una decisione di restituzione di beni alla vittima o di risarcimento di quest'ultima in conformità dei paragrafi da 1 a 5, o salvo se diversamente concordato dagli Stati membri interessati, lo Stato di esecuzione stabilisce la destinazione della somma di denaro ottenuta in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento di confisca come segue: a) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è pari o inferiore a 10 000 EUR, esso spetta allo Stato di esecuzione; oppure b) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 50 % di tale importo deve essere trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.
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