Art. 32

Obbligo di informare i soggetti colpiti

In vigore dal 14 nov 2018
Obbligo di informare i soggetti colpiti 1.   Fatto salvo l', in seguito all'esecuzione del provvedimento di congelamento o alla decisione di riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione, per quanto possibile, informa senza indugio i soggetti colpiti di cui ha conoscenza di tale esecuzione e tale decisione in conformità delle procedure previste dal proprio diritto nazionale. 2.   Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 specificano l'autorità che ha emesso il provvedimento e i mezzi di impugnazione disponibili ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione. Le informazioni specificano inoltre, almeno in forma succinta, i motivi di tale provvedimento. 3.   Se del caso, l'autorità di esecuzione può chiedere l'assistenza dell'autorità di emissione per l'espletamento dei compiti di cui al paragrafo 1.
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