Art. 34

Rimborso

In vigore dal 14 nov 2018
Rimborso 1.   Se lo Stato di esecuzione è responsabile, ai sensi del proprio diritto, del danno subito dal soggetto colpito che risulti dall'esecuzione del provvedimento di congelamento ad esso trasmesso a norma dell' o del provvedimento di confisca che gli è stato trasmesso a norma dell', lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione i risarcimenti versati al soggetto colpito. Tuttavia, se lo Stato di emissione può dimostrare allo Stato di esecuzione che il danno, o parte di esso, era dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione concordano tra loro l'importo da rimborsare. 2.   Il paragrafo 1 fa salvo il diritto nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento danni promosse da persone fisiche o giuridiche.
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