Art. 35
Statistiche
In vigore dal 14 nov 2018
Statistiche
1. Gli Stati membri raccolgono periodicamente dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. Essi conservano tali dati e li inviano ogni anno alla Commissione. Tali dati statistici includono, oltre alle informazioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE, il numero di provvedimenti di congelamento e di provvedimenti di confisca che uno Stato membro ha ricevuto da altri Stati membri che sono stati oggetto di riconoscimento ed esecuzione e il cui riconoscimento e la cui esecuzione sono stati rifiutati.
2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:
a)
il numero di casi in cui la vittima ha ottenuto il risarcimento o la restituzione dei beni ottenuti con l'esecuzione del provvedimento di confisca a norma del presente regolamento; e
b)
la durata media dell'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca a norma del presente regolamento.
Storico versioni
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