Art. 31

Spese

In vigore dal 14 nov 2018
Spese 1.   Ciascuno Stato membro si fa carico delle proprie spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento, fatte salve le disposizioni relative alla destinazione dei beni confiscati di cui all'. 2.   L'autorità di esecuzione può presentare all'autorità di emissione una proposta di ripartizione delle spese se appare, prima o dopo l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, che l'esecuzione del provvedimento comporti spese ingenti o eccezionali. Tale proposta è accompagnata da una distinta delle spese sostenute da parte dell'autorità di esecuzione. A seguito di tale proposta l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano reciprocamente. Se del caso, Eurojust può facilitare tali consultazioni. Le consultazioni, o almeno i relativi risultati, sono registrate con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.
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