Art. 29

Restituzione alla vittima dei beni congelati

In vigore dal 14 nov 2018
Restituzione alla vittima dei beni congelati 1.   Qualora l'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato di emissione abbia emesso, in conformità del proprio diritto nazionale, una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati, l'autorità di emissione inserisce informazioni su tale decisione nel certificato di congelamento, oppure comunica informazioni su tale decisione all'autorità di esecuzione in una fase successiva. 2.   Qualora sia stata informata in merito a una decisione di restituzione dei beni congelati ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione adotta le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui siano congelati, i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima conformemente alle norme procedurali dello Stato di esecuzione, se necessario tramite lo Stato di emissione, a condizione che: a) il titolo della vittima sui beni non sia contestato; b) i beni non costituiscano elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di esecuzione; e c) non siano pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di beni alla vittima. 3.   Qualora non sia convinta che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità di emissione senza indugio e con qualsiasi mezzo appropriato al fine di trovare una soluzione. Se non è possibile trovare una soluzione, l'autorità di esecuzione può decidere di non restituire i beni congelati alla vittima.
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Restituzione alla vittima dei beni congelati (Art. 29 Regolamento (UE) 2018/1805) — Testo vigente | Portale Normativo