Art. 11

Non conformità

In vigore dal 7 nov 2018
Non conformità 1.   Se i controlli ufficiali eseguiti in conformità all' accertano la non conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, ivi incluso il presente regolamento, l'autorità competente compila la parte III del DCE e vengono adottate misure in applicazione degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004. 2.   Se una partita non è accompagnata sia dai risultati dei campionamenti e delle analisi di cui all' sia dal certificato sanitario di cui all' oppure se tali risultati o tale certificato sanitario non sono conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, la partita non può essere importata nell'Unione ed è rispedita al di fuori dell'Unione o distrutta. 3.   Se l'autorità competente al punto di entrata designato non permette l'introduzione di una partita di alimenti di cui all', paragrafo 1, a causa della non conformità a un livello massimo di residui fissato dal regolamento (CE) n. 396/2005, essa notifica immediatamente tale respingimento alla frontiera in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004.
Storico versioni

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