Art. 9
Frazionamento di una partita
In vigore dal 7 nov 2018
Frazionamento di una partita
1. Il frazionamento di una partita non è ammesso finché non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'.
2. Nel caso di un successivo frazionamento della partita, ogni frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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