Art. 9

Frazionamento di una partita

In vigore dal 7 nov 2018
Frazionamento di una partita 1.   Il frazionamento di una partita non è ammesso finché non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'. 2.   Nel caso di un successivo frazionamento della partita, ogni frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.
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