Art. 8
Controlli ufficiali
In vigore dal 7 nov 2018
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti al punto di entrata designato eseguono controlli documentali in relazione a ciascuna partita di alimenti di cui all', paragrafo 1, al fine di accertare la conformità ai requisiti stabiliti agli .
2. Gli Stati membri eseguono controlli di identità e fisici delle partite, comprendenti campionamenti e analisi, in conformità all', paragrafo 1, e agli del regolamento (CE) n. 669/2009, con la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento.
3. Al termine dei controlli, le autorità competenti:
a)
compilano le voci pertinenti della parte II del DCE;
b)
allegano al DCE i risultati dei campionamenti e delle analisi effettuati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo;
c)
forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento del DCE;
d)
timbrano e firmano l'originale del DCE;
e)
preparano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.
4. Le autorità competenti al punto di entrata designato rilasciano all'operatore responsabile della partita una copia autenticata del certificato sanitario o, nel caso di una partita frazionata, più copie di tale certificato, ognuna autenticata individualmente.
5. Durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica la partita è accompagnata dal DCE originale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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