Art. 6
Identificazione
In vigore dal 7 nov 2018
Identificazione
Ciascuna partita di alimenti di cui all', paragrafo 1, è identificata da un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione indicato sui risultati dei campionamenti e delle analisi di cui all' e sul certificato sanitario di cui all'. Ogni singolo sacco o altro tipo di imballaggio della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.
Storico versioni
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