Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 7 nov 2018
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle partite di alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I. Esso si applica anche agli alimenti composti contenenti qualsiasi alimento elencato nell'allegato I in una quantità superiore al 20 %. 2.   Il presente regolamento non si applica alle partite di alimenti destinate a un privato per il solo uso e consumo personale. In caso di dubbio l'onere della prova incombe al destinatario della partita.
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