Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 nov 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 178/2002 e all' del regolamento (CE) n. 882/2004.
Si applicano inoltre le definizioni di «documento comune di entrata» e «punto di entrata designato» di cui all', rispettivamente lettera a) e lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009.
Ai fini del presente regolamento, per «partita» si intende una partita quale definita nella direttiva 2002/63/CE.
Ai fini dell', paragrafo 3, si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
Storico versioni
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