Art. 3

Importazione nell'Unione

In vigore dal 7 nov 2018
Importazione nell'Unione Le partite di alimenti di cui all', paragrafo 1, possono essere importate nell'Unione unicamente nel rispetto delle procedure stabilite nel presente regolamento. Tali partite possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso un punto di entrata designato.
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