Art. 5

Certificato sanitario

In vigore dal 7 nov 2018
Certificato sanitario 1.   Ciascuna partita di alimenti di cui all', paragrafo 1, deve essere accompagnata dalla versione originale di un certificato sanitario, in conformità al modello riportato all'allegato II. 2.   Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato dall'autorità competente del paese di origine o del paese dal quale la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine. 3.   Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è situato il punto di entrata designato. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione. 4.   Il certificato sanitario deve essere rilasciato prima che la partita alla quale esso si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente che lo rilascia. 5.   Il certificato sanitario è valido solo per quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio. 6.   Il certificato sanitario originale è presentato all'autorità competente del punto di entrata designato e da questa conservato.
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