Art. 7

Notifica previa delle partite

In vigore dal 7 nov 2018
Notifica previa delle partite 1.   Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano con anticipo alle autorità competenti al punto di entrata designato la data e l'ora previste dell'arrivo fisico delle partite di alimenti di cui all', paragrafo 1, nonché la natura della partita. 2.   Ai fini della notifica previa, gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti completano la parte I del documento comune di entrata (DCE) e trasmettono quest'ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita. 3.   Nel compilare il DCE conformemente al presente regolamento, gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti tengono conto delle note orientative per la compilazione del DCE riportate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:1660:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo