Art. 4
Risultati dei campionamenti e delle analisi
In vigore dal 7 nov 2018
Risultati dei campionamenti e delle analisi
1. Ciascuna partita di alimenti di cui all', paragrafo 1, deve essere accompagnata dai risultati dei campionamenti e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine indicato nell'allegato I o del paese terzo dal quale la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine, per accertare la conformità alla legislazione dell'Unione sui livelli massimi di residui di antiparassitari.
2. Il campionamento di cui al paragrafo 1 deve essere effettuato in conformità alla direttiva 2002/63/CE.
3. Le analisi di cui al paragrafo 1 devono essere eseguite da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.
Storico versioni
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