Art. 10
Immissione in libera pratica
In vigore dal 7 nov 2018
Immissione in libera pratica
L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore alimentare o dei loro rappresentanti, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente dopo l'espletamento di tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono la partita in libera pratica solo se nella casella II.14 del DCE è indicata una decisione favorevole dell'autorità competente e se il DCE è firmato nella casella II.21.
Storico versioni
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