Art. 12
Relazioni
In vigore dal 7 nov 2018
Relazioni
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione due volte all'anno, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali eseguiti sulle partite di alimenti a norma del presente regolamento.
La relazione contiene le seguenti informazioni:
a)
il numero di partite importate;
b)
il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi;
c)
i risultati dei controlli previsti all', paragrafo 2.
2. Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti se gli Stati membri registrano in TRACES i DCE rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità al presente regolamento.
Storico versioni
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