Art. 12

Relazioni

In vigore dal 7 nov 2018
Relazioni 1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione due volte all'anno, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali eseguiti sulle partite di alimenti a norma del presente regolamento. La relazione contiene le seguenti informazioni: a) il numero di partite importate; b) il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi; c) i risultati dei controlli previsti all', paragrafo 2. 2.   Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti se gli Stati membri registrano in TRACES i DCE rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità al presente regolamento.
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