Art. 6
Valutazione degli istituti di credito agevolato
In vigore dal 25 ott 2018
Valutazione degli istituti di credito agevolato
Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono considerare gli istituti di credito agevolato, quali definiti all', punto 27, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione (9), quali enti il cui dissesto non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, senza applicare l', paragrafi 2 e 7, e l', paragrafo 3, se le considerazioni qualitative di cui all', paragrafo 1, non sono soddisfatte ad almeno uno dei seguenti livelli:
a)
il livello dell'impresa madre nell'Unione;
b)
il livello di ciascuna impresa madre in uno Stato membro o, se non vi è impresa madre nello Stato membro, il livello di ciascuna filiazione a sé stante del gruppo nello Stato membro.
Storico versioni
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