Art. 2

Valutazione qualitativa degli enti creditizi

In vigore dal 25 ott 2018
Valutazione qualitativa degli enti creditizi 1.   Se, a norma dell', l'ente creditizio non è considerato un ente il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutano l'impatto del dissesto dell'ente creditizio sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a intervalli regolari e almeno ogni due anni, tenendo conto, come minimo, di tutte le seguenti considerazioni qualitative: a) in che misura l'ente creditizio svolge funzioni essenziali in uno o più Stati membri; b) se i depositi protetti dell'ente creditizio supererebbero i mezzi finanziari disponibili del pertinente sistema di garanzia dei depositi e la capacità del sistema di garanzia dei depositi di raccogliere contributi straordinari ex post, di cui all'articolo 10 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); c) se la struttura azionaria dell'ente creditizio è altamente concentrata, estremamente diffusa o non sufficientemente trasparente, in misura tale da poter produrre effetti negativi sulla disponibilità o sull'attuazione tempestiva delle azioni di risanamento o di risoluzione dell'ente; d) se l'ente creditizio, che è membro di un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), presta funzioni essenziali ad altri membri del sistema di tutela istituzionale, ivi compresi servizi di compensazione, di tesoreria o altri servizi; e) se l'ente creditizio è affiliato a un organismo centrale di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, e la mutualizzazione delle perdite tra enti affiliati costituirebbe un rilevante impedimento alla procedura ordinaria di insolvenza. 2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in modo indipendente dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione alla luce delle finalità perseguite dalla pianificazione del risanamento e della risoluzione. 3.   La valutazione di cui al paragrafo 1 può essere effettuata per una categoria di enti creditizi quando la pertinente autorità competente o la pertinente autorità di risoluzione stabilisce che due o più enti creditizi presentano caratteristiche simili per quanto concerne tutte le considerazioni qualitative di cui al paragrafo 1.
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